Il cammino normativo che tutela la natura e che ha portato allo storico traguardo raggiunto con la Legge Cost. n.1 del 7 febbraio 2022 che inserisce la biodiversità nella Costituzione Italiana, è iniziato molto tempo prima, a partire dalla prima metà del ‘900. I primi passi a livello internazionale erano focalizzati su singole specie e habitat, successivamente si è passati ad un approccio globalistico grazie alla consapevolezza acquisita sul valore che la Biodiversità rappresenta per sé stessa e per l’uomo e sulla necessità di preservarla.
Allo stesso tempo, di fronte alle riconosciute criticità cui la natura sta andando incontro, è cresciuta e si è profondamente radicata a livello globale la volontà e l’impegno di arginare tutte quelle minacce in atto la cui causa è spesso legata alle attività umane. Di seguito sono mostrate le tappe fondamentali di questo lungo cammino che continua ad arricchirsi e che ci auguriamo proceda sempre più spedito per tutelare la biodiversità sotto ogni punto di vista e in ogni parte del mondo.
Prevede la creazione di riserve naturali e parchi naturali con l’obiettivo di controllare e limitare l’impatto degli insediamenti e delle attività umane, in particolare la caccia e la raccolta. Nella successiva Convenzione sulla protezione della natura e la preservazione della vita selvatica nell’emisfero occidentale (firmata a Washington, 10 dicembre 1940), si raggiunge un ulteriore traguardo attraverso l’istituzione di riserve naturali con l’obiettivo, non solo di limitare l’impatto dell’uomo, ma anche di proteggere e preservare l’habitat naturale nel quale la fauna e la flora si sviluppano.
Sottoscritta in Iran, ha come oggetto di studio le zone umide naturali e artificiali ed ha come scopo la loro conservazione e il loro utilizzo razionale, assicurando il mantenimento della funzione ecologica, attraverso azioni locali e cooperazione internazionale. Ad oggi sono 172 i paesi che hanno sottoscritto la Convenzione e sono stati designati più di 2.400 siti Ramsar. Con il D.P.R 13/03/1976, n. 448 la Convenzione è diventata esecutiva in Italia.
Entrata in vigore nel 1975, disciplina il commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione. Sono elencate più di 35000 specie suddivise in tre categorie, a seconda del grado di minaccia di estinzione a cui sono sottoposte, alle quali sono applicate misure maggiormente rigorose. La CITES è stata adottata in tutta l’Unione Europea mediante regolamenti direttamente applicabili agli Stati membri, in particolare l’Italia ha ratificato con la legge 19 dicembre 1975, n.874
Recepita in Italia con la legge dell’11 febbraio 1992, n.157 e con d.l. 16 agosto 2006, n. 257, è la prima Direttiva comunitaria in materia di conservazione della natura. Si occupa della conservazione degli uccelli selvatici riconoscendo nella perdita e degrado degli habitat i più gravi fattori di rischio. Prevede l’istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS) per proteggere gli habitat e i territori più adatti alla sopravvivenza delle specie elencate in All.1 e quelle migratorie non elencate che ritornano regolarmente. Rimane in vigore e si integra all’interno delle disposizioni della Direttiva Habitat 92/43/CEE.
La Convenzione sulla Conservazione della Vita selvatica e degli Habitat Naturali in Europa (Berna, 1979), ha come obiettivi la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali con particolare attenzione alle specie minacciate e vulnerabili, incluse quelle migratorie, e promuove la cooperazione fra Stati.
La Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici di animali selvatici, nota anche come CMS ha l’obiettivo di tutelare le specie migratrici terrestri, marine ed aviarie in tutti i loro spostamenti. E’ l’ unica convenzione globale specializzata nella conservazione delle specie migratrici, dei loro habitat e delle rotte di migrazione.
A livello nazionale un importante contributo è dato negli anni a seguire dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 , che regolamenta l’attività venatoria attraverso la protezione, “nell interesse della comunità nazionale ed internazionale”, della “fauna selvatica” considerata “patrimonio indisponibile dello Stato”.
Definisce l’istituzione, la classificazione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. Le aree vengono così classificate in Parchi Nazionali, Parchi naturali regionali, Riserve naturali. In ciascun parco vengono poi identificate le zone con diverso grado di protezione: riserve integrali, riserve generali orientate, aree di protezione e aree di promozione economica e sociale maggiormente dedicate alla fruizione da parte dei visitatori.
Il “Trattato Antartico” del 1959 definisce l’Antartide come “riserva naturale dedicata alla pace e alla scienza” e promuove la cooperazione internazionale per la ricerca scientifica.
Il Protocollo sulla Protezione dell’Ambiente Antartico, firmato a Madrid nel 1991 e entrato in vigore nel 1998, integra e rafforza il precedente e mira a tutelare l’ambiente antartico e a garantire che le attività umane si svolgano in modo sostenibile. Nel 1981 l’Italia ha sottoscritto il Trattato Antartico del 1959 e nel 1985 ha avviato il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA).
Recepita in Italia con la legge del 14 febbraio, n.124, 1994, è la fonte normativa internazionale che più di tutti ha contribuito alla conservazione della biodiversità. Gli obiettivi sono: la conservazione della biodiversità e l’uso durevole di questa, e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzo delle sue risorse genetiche con adeguato trasferimento delle tecnologie pertinenti in considerazione di tutti diritti su di esse. Il nuovo approccio guarda alla sostenibilità futura e considera la biodiversità per la prima volta ai suoi tre livelli: ecosistema, specie e diversità genetica.
Sulla base della CBD nel 2000 viene poi adottato il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza che pone l’attenzione sulla giusta sicurezza nella manipolazione e uso degli Organismi Viventi Modificati (OVM) che sono ottenuti grazie alle nuove biotecnologie. Vengono così controllati gli eventuali effetti che gli OVM possono avere sulla conservazione della biodiversità e sul suo uso sostenibile tenendo conto anche dei rischi per la salute umana, con particolare attenzione al rischio derivante dai movimenti transfrontalieri.
Sempre sulla base della CBD, viene adottato, nel 2010, anche il Protocollo di Nagoya che ha come obiettivo la giusta ed equa condivisione delle risorse che derivano dall’uso delle risorse genetiche. Il protocollo vigila sull’accesso appropriato a tali risorse e sul trasferimento delle relative tecnologie sulla base dei diritti riguardanti quelle risorse e tecnologie e i fondi opportuni, contribuendo in tal modo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità.
Fondamentale direttiva europea, recepita in Italia nel 1997 (Regolamento D.P.R. 8 settembre, n. 357), ha l’obiettivo di “salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato”. Sono identificate le specie animali, vegetali e gli habitat prioritari per la conservazione e istituite per queste delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che vanno a formare la rete ecologica europea “Rete Natura 2000”, in cui si integrano anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate con la direttiva “Uccelli”.
La Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, è un trattato internazionale legalmente non vincolante, volto a stabilizzare le concentrazioni atmosferiche dei gas serra ad un livello che impedisca interferenze pericolose con il sistema climatico. È stata la prima risposta globale alla sfida dei cambiamenti climatici a seguito della consapevolezza acquisita sulle responsabilità delle attività umane stabilendo una cooperazione internazionale in materia di clima.
La Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione (UNCCD) presentata a Parigi nel 1994, in vigore nel 1996, mira a combattere la desertificazione in quei Paesi che soffrono di gravi siccità, e rappresenta la Convenzione delle Nazioni Unite con più vasta adesione. È l’unico accordo internazionale giuridicamente vincolante che collega l’ambiente e lo sviluppo alla gestione sostenibile del territorio.
Sulla base della convenzione di New York, nel 1997 è stato firmato il Protocollo di Kyoto, accordo internazionale che fissa obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per i paesi industrializzati. L’obiettivo per tutti i paesi membri era ridurre dell’8% rispetto al 1990 le emissioni globali di gas serra entro il 2012.
Convenzione delle Alpi, Salisburgo 1991 è una convenzione internazionale intesa a realizzare la protezione e lo sviluppo sostenibile dell’arco alpino, firmata da Austria, Francia, Germania, Italia, Svizzera, Liechtenstein e UE.
La Convenzione europea del paesaggio, o Convenzione di Firenze, è un trattato internazionale promosso dal Consiglio d’Europa che promuove la protezione, gestione e pianificazione del paesaggio e la cooperazione internazionale sulle politiche di paesaggio.
Recepita in Italia con il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è finalizzata alla protezione delle acque interne, superficiali e sotterranee, delle acque di transizione e delle acque costiere. Mira a: prevenire il deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e terrestri e delle zone umide; agevolare un utilizzo idrico sostenibile; ridurre, e gradualmente eliminare, gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose assicurando la riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee. In ultimo vuole contribuire alla mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità.
Recepita in Italia con il con il D.Lgs. 190/2010, è finalizzata a proteggere l’ambiente marino e garantirne l’uso sostenibile, richiedendo agli Stati membri di sviluppare strategie nazionali per raggiungere un “buono stato ambientale” (GES), prevenendo il degrado e ripristinando gli ecosistemi attraverso un approccio olistico e l’integrazione delle politiche settoriali. Il Descrittore 1 “Biodiversità” enuncia: “la biodiversita’ e’ mantenuta. La qualita’ e la presenza di habitat nonche’ la distribuzione e l’abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche”.
La Convenzione di Barcellona ad oggi conta 22 Paesi contraenti; nasce nel 1976 con l’obiettivo di tutelare il Mare Mediterraneo dall’inquinamento. Nel 1995, la Convenzione è stata emendata ampliandone l’ambito di applicazione ed azione con l’inserimento dei principi di Rio, e l’ambito geografico con l’allargamento alle zone costiere. La nuova Convenzione, dal titolo “Convenzione di Barcellona sulla tutela dell’ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo” è entrata in vigore nel luglio 2004.
La Direttiva sulla Pianificazione dello Spazio Marittimo (MSP), ha l’intento di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l’uso sostenibile delle risorse marine.
Per allinearsi alla Strategia Europea sulla biodiversità 2010-2020, che aveva come obiettivo principale di proteggere la biodiversità arrestandone la perdita in UE entro il 2020 e il ripristino dei servizi ecosistemici entro il 2050, l’Italia ha adottato la Strategia Nazionale per la Biodiversità (SNB) per garantire che la biodiversità venisse tutelata e integrata nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Paese.
Coerentemente con quanto previsto dalla Strategia Europea sulla Biodiversità, il Regolamento UE 1143/14, entrato in vigore dal 1 gennaio 2015, ha introdotto a livello Europeo una serie di indicazioni volte a proteggere la biodiversità e i servizi ecosistemici dagli impatti causati dalle specie esotiche invasive. I Paesi membri sono inoltre tenuti ad attivare un sistema di sorveglianza per il loro rilevamento precoce e intervenire con la rapida rimozione o con azioni di mitigazione del loro impatto sulla biodiversità.
Il Comitato, istituito dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221 ha il compito di redigere ogni anno il Rapporto sul Capitale naturale; giunto alla sesta edizione, il Rapporto contiene i progressi relativi alla misurazione e alla valutazione dello stato del Capitale Naturale, dei Servizi ecosistemici e degli impatti delle politiche pubbliche sulla biodiversità.
Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un piano di azione globale per le persone, il pianeta e la prosperità. L’Agenda globale definisce 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese) da raggiungere entro il 2030. In particolare, l’obiettivo 14 “Vita sott’acqua” mira a conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine; l’obiettivo 15 “Vita sulla Terra” mira a proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, a gestire sostenibilmente le foreste, a contrastare la desertificazione, ad arretsrae e far retrocedere il degrado del terreno e a fermare la pedita di biodiversità.
La Strategia Europea sulla biodiversità 2020-2030 si pone l’obiettivo principale di riportare la biodiversità in Europa sulla via della ripresa entro il 2030. Mira inoltre a rafforzare la resilienza delle nostre società alle minacce future, quali: gli impatti dei cambiamenti climatici, gli incendi boschivi, l’insicurezza alimentare, le epidemie, anche attraverso la protezione della fauna selvatica e la lotta al commercio illegale di specie selvatiche. In Italia con la Strategia Nazionale per la Biodiversità (SNB) 2020-2030 si prosegue e si rimane allineati con tali obiettivi.
Il cammino normativo fin qui illustrato ha portato al traguardo storico della modifica dell’art.9 della Legge Cost. n.1 del 7 febbraio 2022 che inserice la Biodiversità tra i principi fondamentali della Costituzione, riporta infatti:
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34].
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”
e proseguendo con la modifica dell’art.41 si pone in materia di attività economiche l’importanza del rispettare l’ambiente come vincolo al pari della salute umana:
“L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.
Il fondamentale traguardo raggiunto con queste modifiche è che l’ambiente in toto, la sua parte vivente e la sua parte non vivente che interagiscono tramite relazioni ed equilbri delicati, viene considerato finalmente come un valore primario costituzionalmente protetto.
Si restituisce così alla natura e alla biodiversità il valore intrinseco che esse possiedono, non più viste solo come risorse da sfruttare ma come patrimonio da preservare.
Egualmente importante, la presente legge sancisce il diritto a goderne da parte delle generazioni future indicando l’impegno perentorio per un presente e futuro ecosostenibile, affinchè le risorse ad oggi presenti possano perdurare nel tempo per i posteri.
La Nature Restoration Law porta l’attenzione sulla problematica del ripristino della natura e la salvaguardia dei servizi ecosistemici. Nonostante gli sforzi messi in atto con la Rete Natura 2000 (nata dalla Direttiva Uccelli e Direttiva Habitat) solo il 15% degli habitat ha un “buono” stato di conservazione sul territorio europeo, mentre l’81% in totale ha uno stato di conservazione “inadeguato” (45%) o “cattivo” (36%). Per far fronte a questa situazione e raggiungere gli obiettivi fissati con la Strategie UE della Biodiverità 2030, il 27 febbraio 2024 è stato approvato il testo definitivo della legge che prevede di ripristinare almeno il 20% del territorio europeo marino e terrestre entro il 2030 e tutti gli habitat a rischio entro il 2050. Su quest’ultimo punto, l’obiettivo principale del Regolamento è il ripristino del “buono stato di salute di almeno il 30% degli habitat che attualmente versano in uno stato di conservazione “cattivo” o “inadeguato” entro il 2030. Questa percentuale dovrà salire con il tempo fino a raggiungere il 60% entro il 2040 e il 90% entro il 2050. La priorità di intervento fino al 2030 è data ai siti di Rete Natura 2000. A partire dal 18 agosto 2024 la Nature Restoration Law è entrata ufficialmente in vigore anche in Italia.